Ammissibile e fondata la domanda cautelare volta a inibire gli addebiti derivanti da un contratto di interest rate swap

Con soddisfazione si segnalano – in tema di contratti derivati e, in particolare, di interest rate swap – due pronunce del Tribunale di Milano, favorevoli alla nostra assistita, una emessa in sede di ricorso cautelare e l’altra all’esito del reclamo proposto dalla controparte, ottenute dallo studio MB2legal che ha assistito una società seriamente pregiudicata dagli effetti negativi di un contratto di swap sottoscritto con un Istituto di credito, in tal modo preservando l’operatività e la continuità aziendale.  

Alla base della vittoria conseguita in entrambi i gradi del giudizio – certamente non scontata, registrandosi diversi orientamenti giurisprudenziali non univoci – vi è una conoscenza specifica della materia, ma soprattutto uno studio approfondito del caso concreto, tradottosi in una circostanziata difesa adeguatamente supportata da una consulenza tecnica di parte.

Come emerge dalla lettura dei provvedimenti, sono stati dedotti diversi e specifici motivi di doglianza, in particolare profili di nullità, rappresentati da vizi sostanziali o ravvisabili in violazioni di carattere formale, nonché ragioni di annullabilità del contratto di swap derivanti dalla condotta tenuta dall’Istituto di credito. Il giudice, prima, ed il collegio giudicante, poi, hanno ritenuto di accogliere la domanda cautelare sotto il denunciato profilo della violazione degli obblighi informativi di cui all’art. 21 del Tuf, in quanto si è dimostrato come lo strumento contrattuale offerto fosse del tutto inadeguato rispetto alle esigenze della ricorrente ed al profilo di rischio tipico della stessa.

Si rappresenta, infine, che, oltre al fumus boni iuris è stato ritenuto sussistente, in quanto convenientemente supportato da idonea documentazione, anche il periculum in mora, risultando in tal modo la domanda cautelare ammissibile e fondata.   

Avv. Michele Basile