
I conflitti tra azione esecutiva civile e sequestro penale: il punto della giurisprudenza di merito
Si segnala un interessante arresto del Tribunale di Messina, sezione esecuzioni immobiliari, relativo ad un’azione promossa da un istituto di credito (patrocinato dallo studio MB2legal), su un immobile ipotecato sottoposto a sequestro preventivo ex art. 321, comma 2, c.p.p., da parte della Procura della stessa città (la trascrizione, antecedente al pignoramento, non risultava effettuata per un errore delle trascrizioni medesime).
L’ordinanza (debitamente oscurata nell’indicazione delle parti e dei beni staggiti), si segnala per l’approfondita disamina delle diverse tipologie di sequestro contemplate nell’ordinamento penale e sulle possibili interferenze di tali sequestri sulle azioni esecutive in corso.
Vengono, inoltre, analizzati gli orientamenti giurisprudenziali civili e penali più recenti ed i criteri dagli stessi elaborati per risolvere i conflitti che possono sorgere, sulla base di tre criteri che vengono qui di seguito sommariamente descritti: i) criterio della priorità delle trascrizioni/iscrizioni; ii) prevalenza delle esigenze pubblicistiche penali sulle ragioni del creditore; iii) limite dell’intervenuto trasferimento del bene pignorato prima della confisca definitiva.
La pronuncia in commento, inoltre, si segnala per un altro interessante approfondimento, relativo questa volta alle diverse fasi che contraddistinguono il procedimento penale nella fase della ablazione del bene, dal vincolo di indisponibilità fino alla definitiva attribuzione al patrimonio indisponibile dello Stato.
Infatti, solo la definitiva confisca pronunciata con sentenza penale passata in giudicato e debitamente trascritta può paralizzare l’azione esecutiva intrapresa in sede esecutiva dal creditore ipotecario, mentre il semplice vincolo del sequestro, non avendo le stesse caratteristiche di definitività ed essendo sottoposto in corso di processo alle modifiche legate alla pronuncia di merito (condanna/assoluzione ovvero modifica/riqualificazione dell’imputazione), non può rivestire la stessa efficacia paralizzante, impedendo così la possibilità di sospendere la procedura esecutiva o dichiarare caducato il pignoramento.
Il giudice di Messina, in tale ottica, ritiene quindi che, fino alla pronuncia penale definitiva sul bene in sequestro, la procedura esecutiva è proseguibile, con il necessario “monitoraggio della evoluzione della procedura penale”, con due importanti conseguenze: i) il custode giudiziale nominato in sede penale è onerato di aggiornare il giudice dell’esecuzione sull’evoluzione del processo, fornendo finanche copia delle sentenze allo scopo di verificare l’evoluzione del processo; ii) non è precluso al custode giudiziale mettere a frutto gli immobili pignorati, in attesa della definizione dei rapporti, istituendo un conto corrente cointestato ad entrambe le procedure.
Avv. Marco Benucci