
La responsabilità civile in ambito sanitario: partecipazione nel procedimento di ATP dell’impresa di assicurazione
Relativamente alle questioni sorte a seguito dell’entrata in vigore della c.d. legge Gelli-Bianco in tema di responsabilità medica, riteniamo di dover segnalare una pregevole ordinanza emessa dal Tribunale di Latina che ha accolto il ricorso proposto dallo studio MB2legal, condividendone integralmente le tesi e rigettando invece tutte eccezioni della struttura sanitaria e della impresa di assicurazione resistenti.
La fattispecie concerne la pretesa risarcitoria dei prossimi congiunti di una persona deceduta a seguito di un ricovero ospedaliero, avverso la quale le resistenti (struttura sanitaria e impresa di assicurazione), hanno sollevato diverse eccezioni.
In particolare, è stata eccepita l’inammissibilità del ricorso ex art. 696-bis c.p.c. richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n. 18341/2013).
A tale proposito, lo studio MB2legal ha sostenuto che in tema di responsabilità sanitaria – e prima dell’introduzione della c.d. legge Gelli-Bianco – sussisteva effettivamente un contrasto dottrinale e giurisprudenziale in ordine all’ambito applicativo, alla natura e finalità della consulenza a fini conciliativi di cui all’art. 696 bis c.p.c, atteso che una parte della giurisprudenza escludeva l’utilizzabilità dello strumento in esame nella ipotesi di radicale contrasto tra le parti in ordine all’an della responsabilità. Tuttavia, alla luce dell’art. 8 della legge n. 24/2017, c.d. legge Gelli-Bianco, vanno ovviamente ritenuti superati i dubbi (peraltro solo di parte della giurisprudenza) relativi alla utilizzabilità della consulenza a fini conciliativi in materia di responsabilità medica, avendola il legislatore addirittura elevata a condizione di procedibilità della domanda, ma anche quelli sulla natura dell’accertamento. La norma, infatti, oltre alla funzione conciliativa, riconosce anche quella di anticipazione della prova, tanto da permettere che sulla base di tale accertamento tecnico il successivo giudizio possa svolgersi nelle forme dell’art. 702 bis c.p.c.
Sembrerebbe quindi che il giudizio di ammissibilità e rilevanza della consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi sia stato già effettuato una volta per tutte ed ex ante dal legislatore.
Ma anche laddove si ritenesse che la legge non abbia sottratto al giudice la valutazione di ammissibilità, è certo che questa è stata perlomeno ridotta e/o limitata ai casi (eccezionali) in cui, per esempio, la consulenza tecnica non sia uno strumento necessario alla soluzione della lite (si pensi ad una controversia sul consenso informato, prettamente documentale), o potrebbe risolversi in uno spreco di attività nei casi (anch’essi del tutto eccezionali) in cui, a giudizio introdotto, il giudice avrebbe ritenuto inammissibile o irrilevante il mezzo istruttorio.
Riguardo invece alla carenza di legittimazione passiva ovvero all’inammissibilità dell’azione diretta eccepita dall’impresa di assicurazione, convenuta nel procedimento di consulenza tecnica preventiva, la difesa svolta dallo studio MB2legal è stata integralmente condivisa dal giudice, che ha rigettato l’eccezione.
Sul punto, è stato infatti sostenuto come non sia l’art. 12 della legge Gelli-Bianco a regolare la fattispecie (non trovandoci nell’ambito di un giudizio promosso direttamente nei confronti dell’impresa di assicurazione), bensì l’art. 8 di detta legge, in vigore, applicabile e non condizionato da alcun varo di decreto attuativo, le cui disposizioni sono “fatte salve” dall’art. 12, in quanto afferenti il diverso procedimento previsto quale condizione di procedibilità della successiva (questa sì) domanda risarcitoria.
A norma dell’art. 8, comma 4 (la cui vigenza ed applicabilità è quindi indubbia), “la partecipazione al procedimento di consulenza tecnica preventiva di cui al presente articolo, effettuato secondo il disposto dell’articolo 15 della presente legge, è obbligatoria per tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione di cui all’art. 10, che hanno l’obbligo di formulare l’offerta di risarcimento del danno ovvero comunicare i motivi per cui ritengono di non formularla”.
Da ultimo, a seguito del decreto di fissazione udienza e nomina del consulente tecnico, si è fatto rilevare come l’art. 15 della legge 8 marzo 2017, n. 24 (cosiddetta legge Gelli/Bianco), prevede che: “1. Nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l’autorità giudiziaria affida l’espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento, avendo cura che i soggetti da nominare, scelti tra gli iscritti negli albi di cui ai commi 2 e 3, non siano in posizione di conflitto di interessi nello specifico procedimento o in altri connessi e che i consulenti tecnici d’ufficio da nominare nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 8, comma 1, siano in possesso di adeguate e comprovate competenze nell’ambito della conciliazione acquisite anche mediante specifici percorsi formativi”.
Anche in tal caso, il giudice, condividendo l’impostazione difensiva dello studio MB2legal, ha costituito un collegio peritale in luogo del solo medico legale già nominato in precedenza.
Avv. Michele Basile Avv. Marco Benucci